venerdì 31 ottobre 2014

Fondi comuni, 30 anni di flop: viva i Bot-people!

Fonte
Il Fatto quotidiano
30 luglio 2014
Anche quest'anno è uscita, in piena estate, l'Indagine sui fondi e sicav italiani (1984-2013). Una ponderosa pubblicazione dell'ufficio studi di Mediobanca che dal 1992 sviscera l'universo dei fondi comuni aperti e chiusi, fondi pensione ecc. e delle poche sicav (simili ai fondi) di diritto italiano. E pure quest'anno ne ha certificato il generale fallimento. La ricerca è frutto dell'iniziativa e dell'impegno di Fulvio Coltorti. 

Un economista indipendente? Nient'affatto, perché al contrario era dipendente del gruppo Mediobanca, per decenni responsabile dell'area studi. Ma era ed è onesto e competente, che è ciò che conta. Viceversa l'etichetta di indipendenza in Italia vale nell'ambito economico-finanziario meno che la denominazione di origine controllata (doc) per i vini, cioè nulla (ci furono vini doc avvelenati dal metanolo e ci sono grandi vini da 100 e passa euro la bottiglia senza la doc).

giovedì 9 ottobre 2014

Bene la Cassazione in favore dei clienti nei rapporti bancari

Siamo lieti di segnalarvi un nuovo intervento della Cassazione in favore dei consumatori, nei rapporti bancari. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4518 del 26 febbraio 2014, ha stabilito il principio secondo il quale il singolo versamento eseguito dal cliente sul conto corrente, durante il rapporto bancario, ha normalmente funzione ripristinatoria della provvista, non determinando alcun spostamento patrimoniale nel rapporto tra banca e privato (spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens). 

In generale, afferma la Corte, lo schema contrattuale del contratto di conto corrente prevede continui spostamenti contabili tra le parti, senza però che a tali mutamenti segua un effettivo spostamento patrimoniale. E’ onere della banca che intenda sostenere la prescrizione delle singole annotazioni, quello di dimostrare che ad ogni operazione bancaria sia seguito uno spostamento del patrimonio tra le parti. 

Tale orientamento del giudice di legittimità risulta estremamente utile al fine di limitare la prescrizione dei rapporti bancari esistenti tra cliente e istituto di credito, consentendo al singolo soggetto di poter agire per la ripetizione degli interessi illegittimamente pagati anche per periodi superiori ai dieci anni. In secondo luogo, la Cassazione ha osservato che la Commissione di Massimo Scoperto ha funzione non dissimile da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati, e quindi anche per la CMS deve ritenersi applicabile il stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 24428/2010, e quindi anche per l’azione di ripetizione delle somme versate a titolo di tale commissione deve essere applicata la prescrizione non dai singoli versamenti, ma dalla data di chiusura del rapporto bancario.

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