mercoledì 29 gennaio 2014

Obbligazioni. È tutta una questione di taglio

 Nell’ ambito degli investimenti circola un luogo comune, messo in giro ad arte,ossia che con i grossi capitali si avrebbe accesso a soluzioni migliori.
La cosa non è quasi mai vera.

I fondi hedge, che richiedono un minimo di 500 mila euro, sono stati campioni nel far perdere barche di soldi. Non parliamo poi dei cosiddetti family office, specializzati nel blandire e adulare facoltosi eredi incompetenti, cui vengono appioppati prodotti molto spesso peggiori di quelli piazzati dalle banche.

martedì 14 gennaio 2014

La legge di stabilità 2014 manda in archivio l’anatocismo bancario

Alla fine anche il legislatore, preso atto dei ripetuti interventi della giurisprudenza, ha deciso di cancellare il fenomeno anatocismo bancario, come risulta dalla legge di stabilità 2014 appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. 

In termini molto semplici, nei rapporti bancari gli interessi non producono più interessi, né a favore re della banca che del cliente. Il comma 629 della legge di stabilità ha modificato, come potete leggere di seguito, l’art. 120 del d. lgs. n. 385/1993, prevedendo che nel settore creditizio gli interessi maturati nel rapporto bancario, sia attivi che passivi, non possano produrre ulteriori interessi. 

Ne discende che nel periodo successivo, in aderenza con l'Ordinanza emessa di recente dalla Cassazione (vedi), gli interessi devono essere calcolati solo sulla sorte capitale, rimanendo esclusi gli interessi precedentemente addebitati. 

Il nuovo art. 120 del TUB attribuisce al Comitato interministeriale credito e risparmio (Cicr), il compito di determinare il criterio di produzione degli interessi nelle operazioni, di qualsiasi segno, nel rapporto bancario, ma introduce alcuni limiti, quali: 

a) nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata la medesima periodicità di conteggio; 
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre altri interessi e che, nelle operazioni contabili successive, gli interessi sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. 

Mentre la lettera a) è una mera modifica della norma precedente, il divieto di anatocismo, previsto alla lettera b), è una novità assoluta che cancella una prassi bancaria entrata in crisi negli ultimi anni. L’intervento legislativo, inoltre, riafferma la centralità dell’art. 1283 c.c., stabilendo che, in mancanza d usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale, o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza. 

La norma dovrebbe incidere anche nel calcolo delle rate dei contratti di mutuo e nei finanziamenti, specialmente per quelle non regolarmente versate dal cliente. Di seguito la norma della legge di stabilità 2014 che ha modificato l’art. 120 del d. lgs. n. 385/1983. 

mercoledì 8 gennaio 2014

JP Morgan multata per la vicenda Madoff

La banca statunitense JP Morgan Chase ha accettato di pagare una maxi multa attorno ai 1,7 miliardi di dollari al fine di evitare il giudizio nella vicenda Madoff. 

La banca d’affari era accusata di aver assecondato la truffa “a piramide” portata avanti da Madoff, ignorando le prove che avrebbero consentito l’interruzione della condotta truffaldina portata avanti da quest’ultimo. Il pagamento di quest’ultima multa fa salire a venti miliardi di dollari l’ammontare delle sanzioni pagate da JP Morgan negli ultimi 12 mesi.

giovedì 2 gennaio 2014

Mutuo e interessi oltre usura: la Corte d'Appello di Venezia condanna la banca usuraria

L'usura bancaria nel contratto di mutuo è stato uno degli argomenti più "ricercati" nel nostro blog e tra i nostri associati nell'anno che si sta concludendo, e non solo per alcuni interventi televisivi (vedasi "Le Iene").

La recente giurisprudenza formatasi in materia ha messo in discussione le modalità di calcolo degli interessi stabilita dalle banche nei confronti dei clienti, denunciando l'esistenza di una prassi del settore poco trasparente e, a detta dei tribunali, non del tutto legale.

Questo orientamento è stato seguito anche dalla recente sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia, e che vi proponiamo di seguito, ove il giudice di secondo grado è stato chiamato a decidere una controversia tra banca e cliente.

La Corte d'Appello doveva accertare se gli interessi complessivi pattuiti/promessi con il cliente superassero la soglia usura stabilita con legge n. 108 del 7 marzo 1996, e quindi se l'intermediario bancario avesse applicato al consumatore interessi oltre la soglia usura (art. 2, comma IV).

Nella sentenza si comprende facilmente che il giudice, dopo aver richiamato l'art. 1815, comma 2 del Codice Civile ("se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla è non sono dovuti interessi"), ha chiaramente stabilito che in tutti i casi ove la soglia usura sia superata vi sia la "conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all'esigenza di maggiore tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie connotata dall'abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della "soglia" di cui all'art. 2, IV comma, della stessa Legge n. 108/1996" (Corte d'Appello di Venezia - sentenza n. 342/2013).

Il giudice evidenzia che in tale calcolo devono essere inclusi anche gli interessi pattuiti a titolo di mora, e cioè quelli che il mutuatario deve versare nel caso di ritardo nel versamento della singola rata.

Applicando tale criterio, la Corte d'Appello di Venezia ha accertato che gli interessi pattuiti tra le parti superavano il limite usura, in violazione delle citate norme di settore.

La Corte d'Appello di Venezia ha sentenziato che, accertata la nullità della clausola relativa agli interessi, il mutuo deve essere considerato gratuito, così come stabilito anche dalla Corte di Cassazione (vedi).

Evidenziamo che anche in questa circostanza, la vicenda oggetto di decisione riguarda un contratto di mutuo acceso in periodo antecedente all'entrata in vigore della legge contro l'usura, ma ciò non diminuisce l'importanza del ragionamento proposto con la sentenza.

Alla luce di questo ulteriore intervento dei giudici, il consumatore può, ove vi siano i presupposti sopra richiamati, chiedere alla banca:

- la restituzione degli interessi versati;
- chiedere di non dover più versare interessi per il mutuo in futuro;
- rinegoziare il contratto di mutuo (sia l'importo totale che le rate mensili da versare);
- se il mutuo è estinto, chiedere il rimborso dei maggiori interessi versati negli anni;

Qui la sentenza n. 342/2013 della Corte d'Appello di Venezia

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