martedì 15 ottobre 2013

Bond Argentina, previsto per il giugno 2014 l’ultimo giro di tango per l’Icsid

I possessori di titoli Argentina che hanno deciso di aderire all'arbitrato mondiale contro lo Stato Argentino per ottenere il rimborso dei propri risparmi potrebbero ricevere una risposta entro il prossimo anno. 

E’ stata, infatti, fissata per il prossimo giugno 2014 l’ultima udienza del giudizio avviato dai risparmiatori italiani contro l’Argentina per il rimborso delle somme investite in tango bond, e dichiarate non esigibili nel dicembre 2001, a seguito della Moratoria sul debito estero annunciata dal Governo del paese sudamericano. 

Ricordiamo che questa decisione interessa coloro, quasi cinquanta tremila secondo la Task Force Argentina, che non hanno aderito alle offerte di concambio avanzate dall'Argentina del 2005 e del 2010, e non hanno portato in giudizio la propria banca. Sono i risparmiatori italiani che hanno deciso di avviare l’arbitrato internazionale nei confronti del soggetto emittente (vedi). 

Successivamente al default dichiarato dall'Argentina  i procedimenti avviati nei confronti dello Stato sudamericano sono stati molti, ed in particolare si parla di quattordici class action avviate di fronte al Tribunale di New York, e 18 arbitrati Icsid, tra cui quello dei risparmiatori italiani, pendenti presso l’organismo della Banca mondiale. All'esito dell’ultima udienza dell’arbitrato, il giudice dovrebbe assumere la decisione entro pochi mesi.

domenica 6 ottobre 2013

Esiste l'usura anche nel calcolo degli interessi della carta revolving

La recente decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario n. 1796 del 3 aprile 2013 ci consente di tornare ad affrontare l'argomento usura bancaria, ovvero l'applicazione da parte di una banca di interessi superiori alla soglia usura nel rapporto bancario intrattenuto con il cliente.

Nel caso affrontato dall'ABF (Collegio di Napoli), il cliente era titolare di una carta di credito rimborsabile a rate (carta revolving) ottenuta dal suo istituto di credito nel 2007.

Dopo aver utilizzato la carta e non aver rimborsato con regolarità le rate alla banca, quest'ultima aveva addebitato al cliente maggiori spese per interessi di mora.Il consumatore si era rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario contestando il conteggio degli interessi operato dalla banca, ed in particolare l'applicazione di un interesse effettivo superiore alla soglia usura prevista per alcuni trimestri dalla Banca d'Italia.

L'Arbitro ha accolto il ricorso proposto dal cliente, contestando alla banca, in primo luogo, di aver imputato gli importi ricevuti dal cliente prima agli interessi maturati e, solo successivamente, alla riduzione del capitale concesso a credito con la carta revolving.

L'Arbitro Bancario Finanziario ha anche accertato che, visti i documenti, l'istituto di credito aveva applicato un tasso effettivo al contratto superiore alla soglia usura, facendo pagare al cliente maggiori importi privi di giustificazione.

L'usura nella determinazione degli interessi applicati comporta, secondo l'organo giudicante, la sostituzione immediata del tasso soglia ai tassi divenuti, anche in momento successivo alla conclusione del contratto, usurari.

Il caso affrontato dall'ABF non è il primo e dimostra come in molti casi le banche abbiano applicato nei confronti dei clienti un tasso di interesse effettivo ben superiore al limite usura previsto ex Legge n. 108/1996.

Di seguito, la sentenza dell'ABF.

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