giovedì 19 settembre 2013

La banca si rifiuta di pagare l'assegno emesso dal correntista? il cliente deve essere risarcito

La Cassazione ribadisce ancora una volta che è priva di giustificazione, e quindi sanzionabile, la condotta con la quale un istituto di credito rifiuta di pagare l'assegno emesso dal suo correntista verso un terzo, al solo fine di tutelare il proprio credito nei confronti del cliente.

La banca non può agire in modo arbitrario e privo di giustificazione nei confronti del conto corrente del correntista, rifiutandosi di dare seguito ad una richiesta di pagamento proveniente da quest’ultimo. 

Nel caso di specie, il correntista aveva sottoscritto un assegno nei confronti del terzo, il quale si era recato all’incasso del titolo presso l’istituto di credito, ricevendo un rifiuto al pagamento dell’effetto bancario da parte dei dipendenti della filiale.Il correntista ha agito in giudizio contro la banca, contestando la condotta arbitraria ed illegittima di quest’ultima, la quale aveva deciso di non permettere il pagamento dell’assegno e tutelare il proprio credito nei confronti del cliente.

La Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale la banca non può negare un ordine di pagamento proveniente da un correntista attraverso un assegno ed a fronte del titolo bancario presentato per l'incasso dal terzo, l'istituto bancario non può opporre alcuna eccezione alla richiesta di pagamento.

Se rifiuta di dare seguito a tale ordine è responsabile dei danni sofferti dal cliente, così come dimostrati da quest’ultimo durante il giudizio. Di seguito la sentenza della Cassazione.

domenica 15 settembre 2013

Offerta fuori sede di prodotti finanziari: il decreto del fare limita il diritto di recesso

Il recente provvedimento legislativo adottato dal Governo (decreto del fare) ha di fatto limitato la novità introdotta in materia di intermediazione finanziaria dalla sentenza n. 13905/2013, con la quale la Corte di Cassazione ha rivoluzionato le norme in materia di offerta fuori sede di prodotti finanziari, estendendo l’obbligo di comunicazione del diritto di ripensamento per ogni operazione di acquisto di strumenti finanziari.

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